In questi ultimi mesi l’Associazione Premio GreenCare e Sii Turista della Tua Città hanno voluto generare una maggiore attenzione dei cittadini, amministratori e media sullo stato di degrado in cui versa la nostra Villa Comunale di Napoli, ideando, promuovendo ed organizzando la giornata di pulizia volontaria e manuale delle aiuole, fissata per domenica 23 settembre 2018 (dalle ore 08.30, ingresso da Piazza Vittoria e fino alle ore 15.00) e divulgata già a partire dal primo luglio 2018 sui social con un corredo di immagini allarmanti, anche per il rischio incendio.
Ci teniamo a sottolineare che la Villa Comunale non è un giardino qualsiasi, ma un giardino storico e siamo impegnati a far conoscere alla Cittadinanza cosa è un giardino storico con la normativa di riferimento, la tutela cui è sottoposto, la manutenzione che richiede, ecc. ecc.
Premesso che la Villa Comunale di Napoli:
- è un bene pubblico soggetto al vincolo storico – artistico di cui alla legge n. 1089/1939, al vincolo paesaggistico secondo la legge n. 1497/1939 (imposto con D.M. 27 maggio 1958), quindi ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i, ed al vincolo previsto dall’art. 82, lett. a) D.P.R. n. 616/1977 perché territorio costiero.
Vogliamo evidenziare:
- che va curato seguendo le indicazioni previste dalla Carta di Firenze che, nel 1981, è stata promulgata dall’ICOMOS-IFLA per regolare gli interventi in siti di questa importanza e che definisce molto bene cosa è un giardino storico.
Pubblichiamo un contributo molto chiarificatore di Silvia Ghirelli, architetto paesaggista dell’AIAPP-IFLA.
Giardino storico
CHE COS’È?
Secondo la “Carta di Firenze”, scritta il 21 maggio 1981 dal Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA a Firenze, il giardino storico è:
A. Definizioni e obiettivi
Articolo 1
Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.
Articolo 2
Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell’andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d’arte e d’artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
Articolo 3
Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l’oggetto della presente Carta.
Articolo 4
Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico: — la sua pianta ed i differenti profili del terreno; — le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive; — i suoi elementi costruiti o decorativi; — le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
Articolo 5
Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un’immagine idealizzata del mondo, un “paradiso” nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un’epoca, eventualmente dell’originalità di un creatore.
Articolo 6
La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.
Articolo 7
Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
Articolo 8
Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, eccetera.
COME SI FA
Riprendiamo ancora la “Carta di Firenze” riguardo all’approccio da mantenere riguardo agli interventi che si intraprendono nei confronti di un giardino storico:
B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino
Articolo 10
Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tener conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.
Articolo 11
La manutenzione dei giardini storici è un’operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l’opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
Articolo 12
La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tener conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie di originali.
Articolo 13
Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.
Articolo 14
Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell’ambiente fisico che possa essere dannosa per l’equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l’insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistema di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, eccetera).
Articolo 15
Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.
Articolo 16
L’intervento di restauro deve rispettare l’evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un’epoca a spese di un’altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l’occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.
Articolo 17
Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell’idea del giardino storico. L’opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora i caratteri dell’evocazione o della creazione escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.
CHI
In riferimento anche agli organi competenti ed ai professionisti preparati per affrontare le tematiche tecnico-progettuali del giardino storico, si fa riferimento alla “Carta di Firenze”:
D. Protezione legale e amministrativa
Articolo 23
È compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli, e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro e eventualmente la restituzione dei giardini storici.
Articolo 24
Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. È bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.
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Di seguito pubblichiamo alcune immagini della Villa Comunale dalla Collezione di Gennaro Improta.
E’ possibile notare non solo quanto patrimonio arboreo è andato perduto, ma anche che nelle parti della Villa Comunale, date in concessione a terzi, il verde oggi è quasi azzerato.
Complessivamente la Villa Comunale nella sua interezza, cioè la parte nella disponibilità dei Napoletani e la parte nella indisponibilità del godimento ma comunque di proprietà dei Napoletani, oggi si presenta con un impianto arboreo notevolmente assottigliato.
L’attenzione deve essere elevatissima e bisogna impegnare le migliori energie, competenze e risorse per il suo presente ed il suo futuro.
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